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D. 11/12/1997 n. 26-individuazione di incentivi, anche di tipo fiscale, per la rilocalizzazione di strutture produttive attualmente insistenti nella fascia di alveo attivo; - la necessita' che il Piano indichi le fonti informative ed i dati utilizzati per il tracciamento delle fasce, siano essi dati idrometrici che geometrici- topografici nonche' indichi gli alvei per i quali la metodologia non puo' essere applicata nella sua globalita', cio' al fine di una migliore comprensione dei criteri di tracciamento delle fasce; -la necessita' che il Piano indichi, in presenza di fasce B di progetto il limite della fascia B attuale per consentire al Comune di applicare le norme per la fascia C all'esterno dell'area delimitata dalla fascia B attuale; -riverificare la fascia B di progetto in corrispondenza degli abitati di Portalbera, San Cipriano, Cornale e Arena Po per tenere conto delle previsioni di intervento formulate nei programmi del competente Magistrato per il Po. Per quanto riguarda le richieste di modifica al testo normativo alcune sono di contenuto identico a quelle proposte dalla Regione Piemonte, altre sono di contenuto opposto; le modifiche riguardano principalmente: -la proposta di definire tempi certi e ragionevolmente brevi per l'indivi duazione delle aree a rischio di asportazione (art. 6, comma 5); - la proposta di eliminare il comma 5 dell'art 7; -la proposta di sostituire, al comma 1 dell'art 13, l'espressione: "la dismissione delle concessioni in atto non compatibili con le finalita' del Piano" con le parole: "il mancato rinnovo o la revoca delle concessioni in atto non compatibili con le finalita' del piano, previo indennizzo del mancato realizzo della produzione ai cui fini era stato concesso l'utilizzo della pertinenza"; la riformulazione del comma 3, art 14 al fine di evitare forme di invasivita' nell'ambito dei poteri regionali attuativi dei regolamenti 2078/92 e 2080/92 della UE, i quali, espressamente demandano funzioni specifiche alle regioni e non ad altri enti. - la proposta di modifica dell'art 16 inserendo una parte che prevede espressamente che la disciplina contenuta ai commi 1,2 e 3b dello stesso art 16, non e' applicabile ad interventi gia' approvati con provvedimento definitivo dei procedimenti autorizzativi per i quali siano gia' stati iniziati i lavori antecedentemente all'entrata in vigore del PSFF. Trentino Alto Adige: Il P.S.F.F. non interessa alcun comune Regione Veneto: Il P.S.F.F. interessa la provincia di Rovigo e 17 comuni L'ambito di applicazione nella Regione del Veneto e' limitato alla sola asta del fiume Po dal confine della regione in Comune di Melara fino all'incile del delta. Il parere regionale solleva le seguenti questioni: -viene rilevato che e' attualmente in corso di redazione il Progetto Spe ciale del Delta del Po a cura dell'Autorita' di Bacino e quindi ogni determinazione in merito alla individuazione delle fasce fluviali e relative norme di attuazione dovranno essere adottate in tale ambito territoriale all'interno del citato Progetto Specialetenuto presente le peculiarita' di tale area e della programmazione regionale che ha recentemente approvato il Piano di area del Delta del Po; - si auspica la delimitazione della Fascia C, non individuata nell'ambito del piano, al fine di segnalare le condizioni di rischio in rapporto alla funzione della protezione civile soprattutto nella fase di gestione dell'emergenza; - si ritiene opportuno che l'Autorita' di Bacino si attivi al fine di promuovere le azioni presso le sedi competenti allo scopo di adottare adeguati strumenti legislativi che favoriscano il trasferimento di insediamenti ed attivita' produttive ubicate all'interno della Fascia A; - si ritiene altresi' opportuno che l'Autorita' di Bacino promuova analoghe azioni al fine di disincentivare le attivita' realizzate in difformita' delle norme di attuazione all'interno delle Fasce A e B quali ad esempio l'esclusione da risarcimenti per danni subiti in occasione di fenomeni alluvionali; - per quanto riguarda le osservazioni al testo normativo si ritiene che all'art 6, comma 3, punto c) laddove nella Fascia A vengono consentiti prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 annui e' di indubbia interpretazione quanto a modalita' applicative, necessitando quindi di un maggior dettaglio. Alla Regione del Veneto risulta pervenuta un'unica osservazione da parte della Federazione Regionale degli Agricoltori del Veneto con nota del 13.06.1996. La parte di osservazione ritenuta condivisibile dalla Regione stessa concerne il testo normativo e in particolare l'art 6, comma 2, punto c) e dei commi 5 e 6 del medesimo articolo. Essa e' del tutto simile alle medesime richieste sollevate dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte. Regione Toscana: Il P.S.F.F. non interessa alcun comune Regione Emilia-Romagna: Il P.S.F.F. interessa 6 province e 60 comuni Il P.S.F.F. e' stato pubblicato sul B.U.R. del 27 marzo 1996 n.32; entro il termine previsto del 13 giugno 1996 erano state presentate n.19 osservazioni e successivamente altre 10; entro il 13 giugno e' stata inoltre presentata osservazione da parte dell'Assessorato al Territorio della Regione Emilia-Romagna. Delle 29 osservazioni presentate 2 sono di Comuni (Boretto e Brescello), una e' della Provincia di Reggio Emilia; le rimanenti sono di privati. La deliberazione regionale, richiamate le esperienze di pianificazione aventi specifico riguardo agli ambiti fluviali (le fasce di tutela fluviale dei P.R.G.C., i Piani Stralcio Comprensoriali di Tutela Fluviale, i Piani territoriali di Coordinamento Provinciale) esprime: - condivisione dell'obiettivo di fondo del P.S.F.F. segnalando, tuttavia, che la traduzione di tale obiettivo nel disposto normativo presenta alcune lacune,formulazioni contradditorie e rimandi che vengono puntualmente elencati; - richiede che in fase di approvazione vengano introdotte modiche in ordine a: -risolvere le situazioni di incertezza interpretativa con particolare riguardo al contrasto, in fascia A, tra le politiche di tutela e mitigazione dei rischi e quelle di utilizzo produttivo,urbanistico-infrastrutturale dei suoli; - prevedere una procedura che consenta ai soggetti istituzionali competenti, segnatamente Regioni e Province, di approfondire e specificare, con i propri strumenti di pianificazione, il PSFF nonche' di apportare rettifiche alla delimitazione delle fasce fluviali in caso di difformita' con situazioni reali rilevabili sul territorio; - prevedere le modalita' per successivi affinamenti dei metodi di definizione dei fenomeni idraulici ai fini di accrescere la sicurezza dalle esondazioni e per meglio supportare la pianificazione dei territori interessati; stabilire, in conformita' alla L.37/94, che le concessioni vigenti per l'utilizzazione produttiva dei terreni demaniali, alla loro scadenza non vengano rinnovate affinche' tali terreni tornino nella disponibilita' del demanio pubblico per la realizzazione di interventi di recupero, di valorizzazione e di tutela ambientale; - - considerare tra le attivita' legate alla fruizione del patrimonio idrico, la navigazione del fiume Po con le relative infrastrutture, attuali, in corso di realizzazione e di prossimo avvio necessarie per il demonio fluviale. 2. Predisposizione degli elaborati definitivi del Piano stralcio delle fasce fluviali (ai sensi del comma 10, art. 18, legge n. 183/89). La legge 183/89 prevede, al comma 10 dell'art. 18, che il Comitato Istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dalle Regioni e dagli altri soggetti aventi titolo, adotti la versione definitiva del Piano Stralcio Fasce Fluviali. A tal fine, sono stati esaminati tutti i pareri, le osservazioni e le proposte presentati per pervenire ad una messa a punto del Piano, con riferimento sia degli elaborati cartografici, in scala 1:25.000 e 1:10.000 di delimitazione delle fasce fluviali, sia ad un affinamento del testo normativo. Le richieste di modifica del testo normativo sono state valutate nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dalla Segreteria Tecnica dell'Autorita' di Bacino e composto dai rappresentanti tecnici delle Regioni, dei Ministero dell'Ambiente, del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali; sono stati esaminati in modo approfondito e dettagliato gli articoli della norma alla luce delle considerazioni avanzate dalle deliberazioni regionali e valutandone la compatibilita' rispetto agli ordinamenti regionali e nazionali e rispetto all'efficacia operativa. Le modifiche conseguenti hanno portato a un migliore strutturazione del testo normativo, anche attraverso chiarimenti e precisazioni lessicali, e si sono incentrate in particolare sui seguenti oggetti: - consentire una piu' efficace e tempestiva fase di attuazione specialmente per la compatibilita' delle attivita' agricole e, in generale, delle attivita' insediate sulle fasce; - chiarire, e meglio specificare, il rapporto tra il Piano Stralcio e gli altri strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di competenza di altri soggetti per i diversi settori e interventi normati; - precisare il raccordo e la coerenza delle Norme con il quadro legislativo esistente specialmente per quanto attiene le normative di diretta attinenza del Piano di bacino; - precisarne l'applicabilita' nel settore urbanistico. In merito alla modifica della cartografia in scala 1:25.000 e 1:10.000 di delimitazione delle fasce fluviali si sono assunti i seguenti criteri: - accoglimento delle richieste di modifica presentate dalle Regioni quando adeguatamente documentate e motivate; - modifiche conseguenti alle segnalazioni pervenute dai competenti Uffici del Magistrato del Po, relative alla presenza di sistemi arginali esistenti ma non presenti sulle basi cartografiche utilizzate per la delimitazione delle fasce fluviali o alla segnalazione di errori materiali dovuti alla carenza del supporto cartografico di base; - modifiche conseguenti al rilevamento di errori cartografici materiali non segnalati dalle Regioni o da altri Enti, (imprecisioni nell'apposizione dei segni grafici su elementi geomorfologici o fisici di esplicito riferimento per la delimitazione delle fasce, approssimazione grafica nei casi di coincidenza tra le fasce); Inoltre, anche a seguito delle richieste regionali in tal senso, sono stati esaminati tutti i progetti esecutivi delle opere di difesa e dei sistemi arginali progettate dai competenti uffici del Magistrato per il Po quando gia' approvati dalla Conferenza dei servizi istituita dalla Regione Piemonte e dai Comitati tecnici dell'Autorita' di Bacino e del Magistrato per il Po; questa attivita' ha comportato il ridisegno di alcuni tratti di delimitazione delle fasce gia' approvate. In merito alla esigenza segnalata da alcune Regioni di indicare graficamente, per i territori delimitati con segno grafico come "limite di progetto tra la Fascia B e la fascia C", anche la fascia B attuale al fine di consentire all'ente locale l'individuazione delle aree su cui applicare in tutto o in parte gli articoli di norma relativi alla fascia B in via transitoria fino alla avvenuta realizzazione delle opere programmate", si fa notare che: - il metodo di delimitazione delle fasce fluviali approvato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 19/1995 e conseguentemente utilizzato nell'ambito del Piano stralcio prevede l'articolazione degli alvei fluviali nelle tre fasce: fascia A dideflusso della piena, .Fascia B di esondazione e Fascia .C di inondazione per piena catastrofica. La richiesta della regione Lombardia comporterebbe di fatto la rivisitazione del metodo approvato, che non risulta possibile nel contesto del piano; - e' inoltre necessario sottolineare che la scala cartografica utilizzata nel piano per la delimitazione delle fasce (1:25.000) risulta troppo piccola per consentire l'aggiunta leggibile di un ulteriore graficismo; - peraltro l'osservazione della regione Lombardia e' condivisibile in quanto rileva un aspetto rilevante nelle fasi di attuazione del piano. Si strazioni potranno fare verifiche locali, basandosi anche su eventuali indirizzi che la Regione stessa e' stimolata a elaborare. In merito alle osservazioni della Regione Piemonte (Delibera G.R. del 17/2/97 n. 79052) si precisa quanto segue: |
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